SOTTOSEGRETARIO DI STATO
AL MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza


Interventi Pubblici

 

 

Intervento del Sottosegretario all'Interno on. Alfredo nell’ambito del seminario “Nuove opportunità per le imprese cooperative nel settore della sicurezza sussidiaria: nuove norme in itinere e pon sicurezza 2000-2006”

Intervento su : “le evoluzioni normative in itinere: il d.d.l. 301 e abbinati – disciplina degli istituti di vigilanza privati”

Roma 30 marzo 2004


 

Questo incontro giunge a proposito: come certamente è noto, è entrata nel vivo la discussione sulla riforma della sicurezza sussidiaria davanti alla I^ Commissione della Camera dei Deputati. Un Comitato ristretto sta mettendo a punto il testo unificato, che raccoglie le indicazioni contenute nel disegno di legge presentato dal Governo e talune delle ipotesi avanzate nelle numerose proposte di legge all’esame della Commissione.

Sicurezza sussidiaria: la scelta terminologica non è casuale, è sussidiaria e non secondaria; l’apporto degli operatori privati alla sicurezza ha dignità pari, pur se con competenze diverse, rispetto a quella delle istituzioni pubbliche cui sono affidati le funzioni di prevenire e di reprimere gli illeciti, e concorre a determinare il quadro unitario della sicurezza pubblica. Lo confermano tante esperienze in corso, a cominciare a quella milanese “1000 occhi sulla città” .

Poiché le norme in materia risalgono a oltre 70 anni fa, e gli aggiornamenti sono avvenuti, in modo fisiologicamente frammentato, per via di circolari e di interpretazioni, nessuno contesta l’esigenza di ridisegnare il quadro normativo oggi contenuto nel testo unico del 1931; si tratta di procedere contestualmente in più direzioni:

  • dare ulteriore sviluppo alle attività di sicurezza esperibili da privati, introducendo meccanismi di miglioramento dei servizi e di riduzione dei costi;
  • favorire la crescita strutturale, funzionale, e di formazione professionale, degli istituti di vigilanza, e quindi innalzare il livello del “prodotto” complessivo sicurezza da offrire ai cittadini;
  • corrispondere alle linee d’indirizzo che si vanno delineando a livello europeo, mantenendo però inalterati i tratti pubblicistici delle attività condotte dalle guardie giurate e dagli altri operatori privati di sicurezza: il che impone di riflettere su input eccessivamente liberistici che provengono dalle sedi comunitarie;
  • adeguare il sistema dei controlli da parte delle Autorità di pubblica sicurezza.

Per raccogliere sfide così impegnative si è racchiuso in un unico testo la disciplina degli Istituti di vigilanza, delle guardie giurate, delle imprese fornitrici di servizi di custodia e degli stessi custodi (intesi in senso lato, come comprensivi anche dei portieri dei condomini), degli istituti di investigazione, degli istituti di raccolta e di ricerca delle informazioni commerciali, delle attività di recupero dei crediti.

Il testo definisce in generale quali sono le attività di sicurezza sussidiaria, conferendo ai privati margini di intervento più ampi di quelli che attualmente individua il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: il trasporto e la scorta dei valori, cui viene dedicato un capo apposito per la complessità e l’incidenza sul settore; la gestione di sistemi complessi di sicurezza aziendale, di servizi sui mezzi di trasporto, di sistemi di video sorveglianza o di tele-allarme, di sistemi di sicurezza e anti-intrusione nelle reti di comunicazione telematica. L’impiego viene esteso al controllo di sicurezza degli accessi, e viene demandata alla normazione secondaria l’individuazione dei casi in cui è attribuita agli operatori la possibilità di richiedere l’esibizione di un documento di identificazione personale e dei casi in cui è possibile un impiego in servizi integrati con agenti di pubblica sicurezza (come già ora accade nell’ambito dei controlli aeroportuali). Viene previsto l’impiego in servizi di vigilanza e sicurezza connessi alle attività di trattenimento e spettacolo, svolti anche a tutela dell’incolumità degli artisti o degli spettatori (è un tema delicato, che viene preso in seria considerazione, non ignorandolo – farlo sarebbe irresponsabile -, ma delimitandolo e puntando a un contesto di trasparenza).

E’ evidente che l’insieme di queste disposizioni potrà offrire un quadro di riferimento certamente più chiaro rispetto a quello attuale, per affrontare in modo nuovo temi di scottante attualità, come, per es., quello della sicurezza negli stadi e nei luoghi di svolgimento di competizioni sportive.

Nell’ambito dei servizi connessi alle attività di trattenimento e spettacolo, potranno essere regolamentate le attività di “security” attualmente svolte fuori da ogni controllo (dai cosiddetti “buttafuori” nelle discoteche, ai “body-guard” e agli accompagnatori “anti-fans” degli artisti più in voga), al fine di ricondurre tali attività ad un sistema definito. Da tale sistema saranno comunque esclusi l’uso di armi e di altri strumenti di coazione fisica, o l’espletamento di attività che la legge riserva a soggetti in possesso di qualifiche pubblicistiche.

Il testo in discussione pone particolare attenzione ai requisiti soggettivi per il rilascio delle autorizzazioni, a cominciare dall’assenza di pendenze penali significative: dovranno essere posseduti, oltre che dagli intestatari delle autorizzazioni (cioè dal titolare dell’istituto organizzato in forma individuale o dal legale rappresentante per le società), anche dall’institore, dal direttore tecnico e dagli altri soggetti che in qualsiasi modo sono in grado di determinare le scelte e gli indirizzi. E’ stata quindi prevista l’estensione delle disposizioni che contemplano la sospensione dalla carica e la non candidabilità degli amministratori nei cui confronti sia stata esercitata l’azione penale per gravi reati, quali il peculato, la malversazione a danno dello Stato, la concussione, la corruzione.

E’ stato previsto l’obbligo di presentare preliminarmente un “progetto organizzativo e tecnico-operativo” che contenga indicazioni precise in ordine alla disponibilità di mezzi logistici, tecnici e finanziari occorrenti per l’attività da svolgere e circa l’assetto societario dell’impresa: ciò tenderà ad assicurare un’efficace rispondenza, ai fini della qualità dei servizi, fra la licenza e l’organizzazione d’impresa, e, soprattutto, servirà a evitare la proliferazione di istituti privi di una seria prospettiva di successo.

Di particolare significato è l’istituzione della Commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria, che curerà il monitoraggio del settore, nell’ambito della quale far emergere e comporre gli inevitabili problemi connessi ai rapporti tra gli Istituti che svolgono le attività di “sicurezza sussidiaria”, i rappresentanti delle guardie giurate e i principali “utenti” (tra i quali l’ABI). Ma anche per avere un quadro delle questioni relative alle associazioni delle agenzie di recupero crediti e dalle associazioni degli istituti di investigazione privata, in un quadro di riferimento attento ai rilevanti interessi pubblici in gioco. Alla Commissione è demandata la tenuta del registro delle persone che esercitano le attività di sicurezza sussidiaria, per le quali è richiesta una elevata professionalità: titolari e direttori degli istituti, security manager, tecnici della sicurezza, investigatori privati, agenti di recupero crediti, e così via: tale registro viene distinto in apposite sezioni in relazione al tipo di attività.

In particolare, per ciò che riguarda gli Istituti di vigilanza, è stato rivisitato e “aggiornato” il principio-base della “provincialità” della licenza, soltanto in ragione della necessaria contiguità spaziale fra impiego di personale armato ed esercizio delle funzioni di direzione, gestione e controllo. Viene però contemplata la possibilità, per gli istituti di vigilanza, di:

  • attivare una o più sedi secondarie in ciascuna delle province ove intendano operare;
  • avvalersi dell’attività di un altro istituto di vigilanza regolarmente autorizzato in altra provincia, mediante stipula di accordi associativi;
  • avvalersi di unità mobili per i cantieri itineranti;
  • avvalersi di personale e di mezzi della stessa impresa in caso di attività svolta in ambito di comuni direttamente confinanti con la provincia ove l’istituto è autorizzato, previa comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza della provincia interessata.

Lo stesso principio conosce una serie di eccezioni per le attività di trasporto valori, per i sistemi di teleallarme, per la vigilanza a cantieri mobili, per la vigilanza e la scorta di convogli ferroviari.

Si è voluto affrontare, ancora, il problema della qualificazione giuridica degli addetti ai compiti di “sicurezza sussidiaria”, nella convinzione che attribuire uno “status” giuridico definito contribuisca in modo determinante a fare chiarezza sui compiti e i diritti/doveri degli operatori: in quest’ottica, la figura di incaricato di pubblico servizio é ritenuta la più appropriata. A essa si aggiunge, in casi determinati, la qualità di pubblico ufficiale e di agente ausiliario di pubblica sicurezza.

Alle guardie giurate sono riconosciute occasionali funzioni di polizia giudiziaria (secondo una consolidata giurisprudenza della Cassazione) e, soprattutto, più estese facoltà di arresto in flagranza: nel disegno di legge vi è una estensione della facoltà concessa ai privati dall’art. 383 del codice di procedura penale, con riguardo non solo ai delitti perseguibili d’ufficio per i quali l’arresto sia obbligatorio, ma anche “ai delitti che le guardie giurate sono tenute a prevenire” (sempre che, naturalmente, l’arresto sia consentito). Da questo consegue che nell’ambito del servizio nel quale le guardie giurate sono impiegate, esse redigono verbali che fanno fede fino a querela di falso, e hanno l’obbligo di consegnare immediatamente all’organo di polizia che interviene sul posto le persone arrestate ed i mezzi di prova eventualmente raccolti.

Sul tema particolarmente avvertito della formazione degli operatori, si rinvia per l’individuazione dei requisiti professionali minimi a un decreto del Ministro dell’interno, che sarà adottato sentita la Commissione consultiva di cui si è detto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Viene distinta la formazione professionale, che in generale è di specifica competenza delle regioni, dalla formazione e dall’aggiornamento professionale, cui possono provvedere anche gli istituti di vigilanza e sicurezza e gli enti bilaterali previsti dai contratti collettivi delle guardie giurate, sulla base di programmi formativi individuati dal Ministro dell’Interno su proposta della stessa Conferenza unificata. Viene inoltre demandata alla Conferenza unificata, per assicurare omogeneità di indirizzi, il compito di promuovere l’adozione da parte delle regioni di normative comuni per la formazione delle guardie giurate.

Mi auguro che questo testo, con tutti gli approfondimenti che il Parlamento riterrà necessari, si traduca in norme di legge in tempi accettabili, per dare ulteriore significato al modello di “sicurezza partecipata”, cui lavoriamo da tempo, e che vede il concorso, accanto ed in stretto raccordo con gli organi statali, delle polizie locali e degli operatori privati della sicurezza.

 

 

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